Lo Smart Working, in italiano tradotto come “lavoro agile” è stato uno dei protagonisti indiscussi durante la fase più critica dell’emergenza da Covid-19.
Durante il primo lockdown infatti lo Smart Working è stato utilizzato dal 97% delle grandi imprese, 94% delle PA e il 58% delle PMI; raggiungendo la cifra di 6,58 milioni di lavoratori da remoto, ovvero un terzo dei lavoratori dipendenti italiani. A settembre 2020, i lavoratori agili sono scesi a 5,06 milioni, restando comunque una cifra elevata. Questa conversione forzata al lavoro da remoto ha riscontrato un inaspettato successo.
Dagli studi condotti dall’Osservatorio Smart working del Politecnico di Milano infatti, si evince che la maggioranza dei lavoratori è rimasta soddisfatta dall’esperienza e oltre il 93% dichiara di voler proseguire con questa metodologia di lavoro anche in futuro.
Dato l’enorme successo quindi, sono molte le realtà che stanno seriamente valutando di continuare con lo Smart Working o Smart Working ibrido, ovvero un regime misto tra presenza in ufficio e lavoro agile.
La decisione aziendale di virare o meno verso questa tipologia di lavoro però, non è una scelta che deve essere presa alla leggera.
È di fondamentale importanza capire infatti quali tipi di mansioni possano usufruire o meno dello Smart Working e in quale misura.
Certo è, che in questo periodo di allarme coronavirus, la scelta diviene quasi obbligatoria.
Occorre innanzitutto tenere presente dei rischi che si possono incorrere durante il lavoro da remoto e le relativi leggi che regolano questa modalità di lavoro.
Cosa dicono le normative sullo Smart Working
L’articolo 22 (Legge 81/2017) sulla sicurezza sul lavororo stabilisce che:
“Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.”
Gli obblighi dei lavoratori espressi nel D. Lgs. 81/2008 – art.20:
“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. […]
In breve, il datore di lavoro deve consegnare annualmente al lavoratore e al RLS un’informativa scritta contenenti i rischi relativi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro; mentre il lavoratore deve prendersi cura della propria salute osservando anche le istruzioni fornite dall’azienda.
I comportamenti richiesti al lavoratore in Smart Working
Il documento informativo Inail elenca i comportamenti che deve seguire lo smart worker e i requisiti per il locale in cui si intente lavorare da remoto:
- Osservare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per affrontare meglio i rischi legati al lavoro in ambienti diversi da quelli abituali.
- Non adottare condotte che possano danneggiare la propria salute e quella di terzi.
- Conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative in maniera ragionevole, adattando i luoghi di lavoro adibiti allo smart working alle indicazioni presenti sull’informativa.
I requisiti per i locali:
- L’attività lavorativa deve essere svolta in locali abitabili e in regola;
- Non ci devono essere tracce di muffe sulle pareti;
- La stanza deve avere delle finestre adatte a fornire la giusta illuminazione naturale al lavoratore.
- I locali devono essere provvisti di impianti di illuminazione artificiale, al fine di non affaticare gli occhi al lavoratore in Smart Working.
Nello specifico, ecco quello che viene riportato per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- schermare le finestre con tendaggi, tapparelle, etc. per evitare l’abbagliamento;
- l’illuminazione artificiale deve garantire il giusto contrasto tra lo schermo e l’ambiente;
- Collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti, riflessi e ombre
Per quanto riguarda l’aerazione naturale ed artificiale:
- Occorre garantire il ricambio dell’aria;
- evitare di esporsi a correnti d’aria che colpiscano una zona specifica del corpo;
- Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e ispezionati regolarmente;
- Evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi rispetto all’esterno;
- Evitare l’inalazione del fumo di tabacco negli ambienti chiusi. Per i fumatori quindi, si raccomanda perlomeno di fumare fuori dalla stanza in cui si lavora.
Sconsigliata, sebbene prevista, l’attività di Smart Working all’aperto. Il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento in ambienti outdoor è molto alto.
Smart Working e il diritto alla disconnessione
Un problema estremamente attuale e di grande rilevanza oggi è il rischio di sovraccarico di lavoro dovuto all’assenza di controllo (burnout).
Specialmente per un lavoratore agile, il rischio di mischiare vita lavorativa e personale è alto, perché avendo sempre vicini gli strumenti lavorativi e non rispettando gli orari canonici della routine, si tende ad essere sempre raggiungibili.
Per evitare di danneggiare la salute psico-fisica di un lavoratore a causa di un eccessivo lavoro, l’Art. 19 L. 81/2017 disciplina il “diritto alla disconnessione”.
Nel rispetto di questa normativa, Il datore di lavoro deve stabilire i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore. Questo diritto implica che il datore di lavoro debba prevedere un’organizzazione del lavoro “per fasi, cicli e obiettivi” al fine di rendere effettivamente possibile la disconnessione.
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