In questo articolo scoprirai in modo semplice quali sono le responsabilità civili e penali dell’RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Una figura designata dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), fondamentale all’interno del sistema di prevenzione (D.Lgs. 81/2008).
Le responsabilità penali
Nel D.Lgs. 81/08 non sono previste sanzioni penali specifiche per l’R.S.P.P., ma questo non esula il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dall’incorrere in responsabilità penale qualora se ne verifichino le condizioni. Questa figura è tenuta a rispondere insieme al Datore di Lavoro, tutte le volte in cui si verifichi un infortunio e questo sia obiettivamente attribuibile ad una situazione pericolosa. In questi casi infatti l’RSPP ha l’obbligo di conoscenza e segnalazione dell’accaduto (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814). Le normative attuali prevedono che sia il Datore di Lavoro però, ad essere figura di garanzia e quindi responsabile in caso di infortunio sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda il piano delle responsabilità prevenzionali la situazione è diversa. Cosa succede nel caso in cui l’R.S.P.P. agisca in modo imprudente o mancando di osservare leggi e discipline? Se per questo motivo il Datore di Lavoro si trova a non aver adottato una corretta ed efficace misura di prevenzione, sarà l’RSPP stesso a dover rispondere del danno a titolo di colpa professionale.
Le responsabilità civili
La responsabilità civile del RSPP può essere classificata in:
- responsabilità extracontrattuale “Si tratta di una responsabilità che si rivolge a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP possano lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.) sia di natura non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, ecc.)”; laddove le omissioni diventino causa o concausa di un danno, obbligano il RSPP a risarcire di tasca propria i soggetti lesi.
- responsabilità contrattuale: l’ RSPP, “in quanto soggetto qualificato ed adeguamento formato ed aggiornato è tenuto pertanto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista. Ne consegue che, laddove il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l’incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni che abbia subito”.
La responsabilità penale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, documento prodotto dalla Commissione “Qualità e Sicurezza” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a cura Francesco Di Mauro, Antonio Distefano, Enzo Livio Maci e Michele Scacciante, versione 2017
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